L’art. 28 del D.L. 179/2012 individua alcune agevolazioni in materia di rapporto di lavoro subordinato per le Start up innovative.
Gli obiettivi sono la semplificazione, la flessibilità operativa e la riduzione degli oneri e interessano specialmente i contratti di lavoro a termine e la retribuzione.
L’art. 28, comma 1 del Decreto 179/2012 sansisce che le disposizioni di favore operano esclusivamente nel periodo in cui l’impresa mantenga lo status di Start up innovativa.
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Agevolazioni per i contratti di lavoro a termine per le Start up innovative:
Alle Start Up innovative è riconosciuta la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine, in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 368/2001 e del capo I del titolo III del D. Lgs. 276/2003, beneficiando di alcune deroghe alle suddette disposizioni.
L’art. 28 comma 3 del D.L. 179/2012 dispone che la Start Up potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36.
All’interno di questo lasso di tempo tali contratti possono essere stipulati anche per brevissimi periodi e ovviamente possono essere rinnovati più volte.
Sussiste la deroga ai termini ordinari di intervallo fra un contratto e quello successivo: Le Start Up sono libere di rinnovare tali contratti a tempo determinato senza dover rispettare il periodo, definito di “stop and go” di 10 giorni (per le assunzioni fino a 6 mesi) o 20 giorni (per quelle superiori ai 6 mesi). Inoltre, non si applica il limite massimo di 5 proroghe dei contratti a termine nell’arco dei 36 mesi.
Alla scadenza dei 36 mesi possono essere ulteriormente rinnovati per una sola unica volta per un massimo di 12 mesi ad una precisa condizione: devono essere stipulati presso La Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Alla scadenza di questi eventuali 48 mesi massimi, il collaboratore potrà continuare a lavorare presso la Start Up solo con un contratto a tempo indeterminato.
Inoltre, va aggiunto che è venuto meno l’obbligo di porre la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato.
Se la Normativa Nazionale vigente lo consente al momento della stipula è possibile stipulare contratti della durata inferiore ai 6 mesi minimi imposti.
Tali contratti sono esenti dalle limitazioni quantitative ex art.10 comma 7 del D.Lgs. 368/2001 cioè quelle previste dai contratti collettivi nazionali del lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Qualora il susseguirsi di contratti a termine, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia superato la durata massima consentita dalla disciplina, indipendentemente da proroghe, rinnovi, interruzioni, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato: avviene la trasformazione dei contratti di lavoro, i quali saranno di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d’opera o professionale ed sarà escluso che la collaborazione possa altrimenti continuare con altre fattispecie di lavoro subordinato ovvero con fattispecie di lavoro fittiziamente autonomo.
Inizialmente, al momento dell’entrata in vigore del Decreto Crescita 2.0, l’agevolazione che era tra le più rilevanti, riguardava la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato senza dover indicare la causale. Tuttavia, come noto, attualmente tale onere è venuto meno in relazione a tutte le assunzioni a tempo determinato.
Oggi l’agevolazione riconosciuta alle Start Up riguarda la possibilità di sforare il tetto delle assunzioni a termine previsto per la generalità dei datori di lavoro.
Più precisamente, con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015, (che è intervenuto anche sull’art. 28 del D. L. n. 179/2012 in esame), è stato disposto che le Start Up innovative non soggiacciono al limite del 20% per le assunzioni a tempo determinato rispetto al numero complessivo di lavoratori a tempo indeterminato.
In questo modo, quindi, l’imprenditore innovatore è premiato con la possibilità di valutare decisamente con più libertà il fabbisogno di per-sonale in relazione all’andamento della propria attività commerciale.
Possiamo, quindi, dire che l’art. 28 comma 3 del D.L.179/2012 dispone che, nell’intervallo temporale di durata massima del contratto a termine e sempre per lo svolgimento delle medesime attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale della Start Up, possono essere conclusi con lo stesso lavoratore più contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità.
Ricapitolando, possiamo dire che per evitare l’abuso della normativa di favore, sono state dettate le seguenti disposizioni:
- Se per effetto di una successione di contratti a termine stipulati a norma dell’art. 28 del Decreto o a norma del D.Lgs. 368/2001 o di altre disposizioni di legge, comprensivi di proroghe o rinnovi ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro con lo stesso lavoratore superi complessivamente i trentasei mesi o la maggiore durata di cui sopra, questo si considera a tempo indeterminato.
- La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine oltre la durata massima prevista, ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d’opera o professionale, determinano la trasformazione di detti contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’art.28 c.9 D.L. 179/2012 dispone che, se una società stipuli un contratto applicando tali disposizioni agevolative e poi successivamente risulti che essa ab origine non avesse i requisiti di Start Up, il contratto sarà considerato a tempo indeterminato e saranno applicabili le disposizioni derogate tranne, se risultano rispettate le condizioni previste dalle disposizioni ordinariamente vigenti, per i contratti a termine. - L’art. 31 comma 4 del D.L.179/2012 dispone, invece, che se nel corso di un contratto a tempo determinato legittimamente stipulato da una Start Up in base a queste disposizioni sopra in esame, tale società perda uno dei propri requisiti qualificanti o termini il periodo massimo di operatività del regime speciale, esse non potranno più avvalersi di tali misure ma tale specifico contratto in corso resta efficace fino al relativo termine senza alcuna conversione in rapporto a tempo indeterminato.
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