Dietrofront costituzione online startup

Dietrofront sulla costituzione online della startup innovativa: la sentenza del Consiglio di Stato

Dietrofront costituzione online startup: La Suprema Corte amministrativa si è recentemente pronunciata sul decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016, recante disposizioni di attuazione per la costituzione online delle startup innovative. I giudici di Palazzo Spada, interpellati dal Consiglio Nazionale del Notariato, hanno accolto l’appello dichiarando l’illegittimità del predetto decreto.

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La sentenza

Il giudice ha accolto due motivi d’impugnazione, dichiarando assorbiti tutti gli altri.

Il primo riguarda la violazione di legge del decreto ministeriale, che, a giudizio del Consiglio di Stato, eccede le indicazioni contenute nell’art. 4 d.l. 3/2015: << deve rilevarsi che il potere esercitato dal Ministero attraverso il decreto impugnato non poteva avere alcuna portata innovativa dell’ordinamento, ovvero, nello specifico, non poteva incidere sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione delle start up innovative, così come previsti dalla norma primaria. Nel caso in esame, la fonte primaria, rappresentata dall’art. 4, comma 10-bis del d.l.24 gennaio 2015, n. 3, si limita a rimettere ad un decreto la predisposizione del modello uniforme; quest’ultimo non poteva che interessare la sola modalità pratiche di redazione dell’atto costituivo, continuando per il resto ad operare le regole tradizionali […]. Il decreto impugnato – recante le “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative” – che come detto non poteva che avere un connotato meramente esecutivo, non si limita ad approvare un modello standard di atto costitutivo/statuto, prevedendo invece, tra l’altro, che “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica”>>.

In altre parole, il provvedimento impugnato travalica i limiti del decreto legge, di cui avrebbe dovuto semplicemente disporre le modalità attuative, introducendo nell’ordinamento una modalità di costituzione online senza la necessaria intermediazione del notaio, non prevista dalla legge a monte.

Il secondo motivo di censura ha ad oggetto, invece, l’art. 2 del decreto ministeriale, per quanto concerne il controllo di regolarità che l’Ufficio del registro delle imprese dovrebbe effettuare prima di iscrivere la startup costituita online nell’apposita sezione del registro.

Secondo il Consiglio di Stato, il dPR n. 581/1995, recante disposizioni di attuazione dell’art. 2189 cc, di istituzione del Registro, << tale tipologia di controllo, seppur con diverse sfumature da parte dei commentatori, viene tendenzialmente ricondotto alla sola “formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge” (cfr. decreto Trib. Padova 16 febbraio 2007). In questo senso si esprime la giurisprudenza maggioritaria del Giudice del Registro delle Imprese.>>. Invece, pare che << l’atto amministrativo impugnato abbia illegittimamente ampliato l’ambito dei controlli dell’Ufficio del Registro dell’imprese, senza un’adeguata copertura legislativa che autorizzasse tale innovazione>>.

Il DM quindi, eliminando alla radice la presenza della figura notarile e, di riflesso, i controlli da questo effettuati, avrebbe indirettamente attribuito il potere di controllo sostanziale dell’atto costitutivo all’Ufficio del Registro delle imprese; cosa non possibile dal momento che, per costante giurisprudenza e dottrina, all’ufficio è demandato un tipo di controllo eminentemente formale, considerato che il controllo sostanziale viene normalmente effettuato dal notaio.

Conclusioni

La sentenza n. 2643/2021 del Consiglio di Stato ha quindi dichiarato l’illegittimità del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 per violazione di legge, in quanto avente portata innovativa rispetto al provvedimento legislativo di cui avrebbe dovuto costituire, semplicemente, attuazione. Il giudice di Palazzo Spada ha pertanto restituito dignità al ruolo del notaio in materia di costituzione di startup innovative, che torna ad essere necessario; non ha tuttavia sancito alcun legame imprescindibile tra la figura, appunto, del notaio e la costituzione online della startup, limitandosi a precisare che i decreti ministeriali, in quanto provvedimenti di rango secondario, non possono innovare l’ordinamento giuridico.

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Autore: Lorenzo Stentardo

Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli Federico II, ho completato con successo il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013, riservato ai migliori laureati, ed ho acquisito notevoli competenze nell'ambito dei tre diritti fondamentali grazie allo studio pluriennale per la preparazione dei concorsi pubblici superiori.

Specializzato in diritto a tutela della privacy, sono attualmente responsabile di gestione di progetti formativi finanziati dallo Stato.

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