Diritto del Lavoro: Le agevolazioni per le Start up innovative: Nei vari articoli pubblicati fino ad ora traspare evidente come il legislatore abbia concesso alle start up molte deroghe alla disciplina ordinaria.
L’importanza di incentivare queste forme imprenditoriali, connotate da un elevato valore innovativo e tecnologico, è da tempo al centro del dibattito politico.
In particolare, qui vorrei riassumere le peculiarità della disciplina giuslavoristica riservata alle start up dal d.l. 179/2012.
Le possiamo così schematizzare:
- assunzioni a tempo determinato;
- assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati;
- retribuzione.
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Iniziamo dalle agevolazioni nei contratti a tempo determinato.
Tralasciando la possibilità del tutto eccezionale, valida fino al 31.3.2021 e legata all’emergenza epidemiologica, di rinnovare o prorogare per altri 12 mesi i contratti a tempo determinato, sempre nel limite della durata massima di 24 mesi, il d.lgs. 81/2015 disciplina e limita i contratti a termine.
La durata massima di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è di 12 mesi.
La durata può essere raddoppiata, 24 mesi, ad alcune condizioni disciplinate dall’art. 19 del d.lgs. 81/2015.
Il termine del contratto può essere prorogato, sempre entro il limite massimo, fino a 4 volte e sempre in merito alla stessa attività lavorativa.
Nel caso di un rinnovo del contratto a tempo determinato, è necessario che tra i due contratti decorrano 10 o 20 giorni a seconda che il primo contratto sia di durata inferiore o superiore a 6 mesi.
Infine, ciascun datore di lavoro può stipulare un numero limitato di contratti a termine, non più del 20 % dei contratti a tempo indeterminato al 1 gennaio dell’anno di assunzione.
In linea di massima sono questi i principali limiti del contratto a termine.
A favore delle start up innovative, nella fase più complicata della società, quella di avviamento,opera una disciplina diversa.
Per i primi 4 anni dalla costituzione della società, tutti i limiti sopra elencati semplicemente non operano.
Inoltre, dato che l’art. 21, comma 3, e l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 81/2015 non stabiliscono altro se non la disapplicazione dei limiti previsti in generale per i datori di lavoro, si può presumere che la start up innovativa possa concludere, nei primi 4 anni, quanti contratti a tempo determinato voglia e rinnovarli più volte senza l’osservanza dei termini di 10 o 20 giorni.
In merito al secondo tema, l’art. 27 bis del d.l. 179/2012 estende alle start up innovative e agli incubatori certificati il credito d’imposta previsto dall’art. 24 del d.l. 83/2012.
Il contributo è pari al 35 %, per un massimo di 200.000 € annui, del costo aziendale sostenuto per assumere, a tempo indeterminato, personale in possesso di dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico e impiegati in attività di ricerca e sviluppo.
Per accedere a questo beneficio la start up innovativa e l’incubatore certificato godono di importanti agevolazioni:
1- l’assunzione a tempo indeterminato potrà avvenire anche attraverso i contratti di apprendistato;
2- non è necessaria la certificazione della documentazione da parte di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o da parte del collegio sindacale;
3- l’istanza per fruire del contributo è redatta in forma semplificata e presentata in via telematica tramite una procedura informatica accessibile direttamente dal sito web del MISE;
4- il credito d’imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese.
Infine, il tema della retribuzione.
Le start up possono servirsi di un sistema di remunerazione variabile.
Ciò significa che una parte della retribuzione sarà fissa, un altra sarà variabile:
- la componente fissa non può essere inferiore al minimo salariale previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento, ovvero quello del settore in cui opera la start up. Per esempio, il CCNL per i dipendenti di aziende informatiche, dei servizi innovativi e delle comunicazioni grafiche prevede oggi, per un livello 5, € 1,284,80. Questa sarà la componente della retribuzione fissa;
- la parte variabile della retribuzione è collegata all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, oppure collegata ad altri obiettivi o parametri di rendimento che andranno concordati tra le parti. Tale componente può anche consistere nell’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della start up stessa, oppure la loro cessione gratuita.
In merito a quest’ultimo punto, un’agevolazione molto importante è prevista all’art. 27 del d.l. 179/2012 nell’ambito dei piani di incentivazione dei lavoratori.
Gli amministratori delle start up, o degli incubatori certificati, i lavoratori dipendenti, anche se part-time o con contratto a termine, i collaboratori continuativi (il cui reddito è assimilato a quello dei lavoratori dipendenti) potranno ricevere azioni o quote della società o altri strumenti finanziari partecipativi in deroga al divieto di cui all’art. 2474 c.c. (relativamente alle S.r.l.).
Ma soprattutto, il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti finanziari non formerà la base imponibile ai fini fiscali e contributivi.
È reddito esente ai fini Irpef.
Questa agevolazione, a dire il vero, era già prevista dall’art. 51 del TUIR per la generalità dei lavoratori, ma a due condizioni.
L’art. 51 TUIR prevede che le azioni offerte ai dipendenti non concorrono a formare il reddito a condizione che siano destinate alla generalità dei lavoratori e che il loro valore non superi € 2.065,83 per ogni periodo d’imposta.
Per le start up e gli incubatori certificati, i piani di azionariato diffuso non devono necessariamente essere rivolti alla generalità dei dipendenti, ma possono essere rivolti soltanto ad alcuni di questi.
Inoltre, non è previsto nessun limite di importo.
Quindi, le start up e gli incubatori certificati potranno, senza particolari limiti, assegnare ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi:
- azioni o quote della società. O aumentando il capitale ex art. 2442 e 2438 c.c. o acquistando proprie azioni o quote per poi assegnarle ai propri lavoratori. L’assegnazione potrà avvenire, ad esempio, a titolo oneroso tramite stock option, o a titolo gratuito tramite restricted stock units;
- altri strumenti finanziari partecipativi, se previsto nello statuto.
L’unica condizione per tale esenzione fiscale è la seguente: gli strumenti finanziari oggetto della politica di fidelizzazione dei dipendenti, una volta ceduti, non possono essere riacquistati dalla start up innovativa o dall’incubatore certificato che li hanno emessi.
Non potranno acquistare tali strumenti nemmeno altri soggetti controllati o che controllano direttamente la start up, ovvero che appartengono allo stesso gruppo societario.
Un’ultima agevolazione avente ad oggetto azioni, quote e altri strumenti finanziari partecipativi della start up è prevista al comma 4 dell’art. 27 d.l. 179/2012.
Tale disposizione incentiva il ricorso a servizi professionali di consulenza da parte delle start up e degli incubatori certificati.
Infatti, tale disposizione prevede che l’emissione di strumenti finanziari partecipativi da parte della start up a fronte dell’apporto di opere e servizi di consulenti qualificati, di cui la start up innovativa ha particolarmente bisogno, non determina un incremento contabile del patrimonio netto della società.
Pertanto, le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi allo scopo di remunerare una consulenza di un professionista non concorrono a formare il reddito della società.
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