Nonni e nipoti: un rapporto da preservare

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Dal 7 febbraio 2014 è stato introdotto e, dunque, cristallizzato all’art. 317 bis Cod. Civ. il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti. Un diritto che, in caso di violazione, può trovare tutela ricorrendo avanti al Tribunale dei Minorenni del luogo di residenza abituale del minore ai sensi dell’art. 336 Cod. Civ. che provvederà in Camera di Consiglio, assunte le informazioni e sentito il PM.

Tale previsione trova ampia applicazione pratica nei casi di separazione ad elevato conflitto genitoriale. Infatti, non è infrequente che, a seguito della scissione della coppia genitoriale, la conflittualità tra genitori si riverberi anche nei rapporti fra i figli minori e i parenti dell’uno o dell’altro genitore. Comportamenti che, spesso, si traducono nella drastica sospensione di quella frequentazione con gli ascendenti che, magari, solo fino a pochi mesi prima era pressoché quotidianamente incoraggiata. Di tali interruzioni non sono solo gli adulti a soffrirne ma, soprattutto, i minori i quali sono peraltro titolari dello specifico diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo non solo con ciascuno dei genitori, ma anche “di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitorialeex art. 337 ter Cod. Civ.

D’altro canto, ritengo importante evidenziare come una recente pronuncia della Suprema Corte abbia recepito l’evoluzione sociale che negli ultimi anni ha visto protagonista il nucleo familiare, applicando tale articolo anche alla compagna del nonno a cui è stato dunque garantito il medesimo diritto di frequentazione del di lei marito al nipote acquisito. (Cass. Civ. 9144/2020).

Si evidenzia peraltro come tali speculari diritti – quello degli ascendenti e quello dei nipoti – trovino specifica tutela anche nelle Convenzioni Internazionali e, in particolare, nell’art. 8 CEDU in forza del quale spesso i giudici italiani dapprima hanno ricondotto il diritto ad una frequentazione nonni/nipoti in attesa della sua affermazione codicistica e, successivamente, hanno affermato che il significativo rapporto affettivo instauratosi tra ascendente e nipote trova manifestazione nella tutela ivi indicata alla “vita familiare”.

Dunque, l’art. 317 bis Cod. Civ., stabilendo un diritto soggettivo in capo ai nonni, ha voluto affermare un preciso rilievo giuridico alla conservazione della relazione affettiva la cui esistenza e tutela prescinde dalla presenza di una crisi nel rapporto tra i genitori. Ciò sebbene sia evidente come l’attivazione del procedimento giudiziale richieda pur sempre una mancata collaborazione, ovvero l’ostruzionismo di uno – o entrambi i genitori – a una regolare frequentazione dei nipoti con i nonni.

Tale diritto, tuttavia, non potrà essere considerato un diritto incondizionato da parte degli ascendenti: esso infatti è necessariamente subordinato ad un’oculata valutazione del Giudice circa l’opportunità e la bontà di tale relazione, che dovrà essere effettuata avuto presente il supremo interesse del minore che il Giudice è chiamato a garantire.

Infatti, qualora il Giudice dovesse ravvisare un nocumento alla crescita serena ed equilibrata del bambino derivante dall’esercizio di tale rapporto, il diritto dei nonni ben potrà essere escluso o assoggettato a restrizioni. Pertanto, qualora la frequentazione con i nonni comporti per il minore turbamento e disequilibrio affettivo, il Giudice ben potrà prevedere l’interruzione delle visite nonni/nipoti; tale decisione dovrà tuttavia intervenire esclusivamente ove vi siano gravi e comprovate ragioni (Cass. Civ. 22081/2009). Parimenti l’autorità giudiziaria ha ritenuto opportuno vietare ogni contatto tra minore e avi in presenza di rapporti eccessivamente litigiosi tra il genitore dei minori e i nonni, al fine di assicurare l’armonico sviluppo della personalità del bambino.

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Autore: Valentina Nichele
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