oggetto sociale delle Start up

L’oggetto sociale delle Start up innovative

Oggetto sociale delle Start up

Premessa:

L’oggetto sociale delle Start up innovative è un tema molto complesso sotto molteplici aspetti.
Come accennato in uno dei precedenti articoli, è uno di quei requisiti di difficile individuazione poiché è attinente allo svolgimento futuro della società. 

Scopri di più sul mondo delle Start up innovative

Il dettato normativo dell’oggetto sociale delle Start up innovative:

Dal dettato normativo, possiamo dedurre che l’oggetto sociale delle Start up innovative deve essere:

“in via esclusiva o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”  

La Normativa non definisce il significato di “prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnico”, lasciando un profondo senso di vaghezza e di astrattezza.
Secondo l’orientamento Assonime:

“tendenzialmente ogni campo dell’attività economica può consentire lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica. Non è ammissibile quindi una limitazione a priori dei campi di attività in cui l’impresa Start Up innovativa può operare, ivi compresi quelli tecnologicamente maturi. La locuzione dovrebbe essere intesa in senso ampio, come riferita a ogni attività economica da cui possa discendere l’introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli”.  

Analisi letterale della Normativa:

Dallo studio della Normativa emerge che l’aggettivo “innovativi” debba essere messo in relazione con “alto valore tecnologico” poiché a livello letterale non è presente nessun tipo di congiunzione fra le due parole.
Di conseguenza, bisogna soffermarsi sull’ultima definizione:
Si può notare che il focus sia sulla qualità e non sulla quantità dell’elemento tecnologico poiché viene richiesto un alto valore e non un alto contenuto tecnologico.  

È un fattore determinante perché, in questo modo, anche elementi, che fisiologicamente avrebbero un basso contenuto tecnologico, possono soddisfare questo requisito.  La disposizione in parola richiede altresì che il valore tecnologico caratterizzante i prodotti o i servizi sia alto, lasciando irrisolti i dubbi sul livello minimo necessario e sulle modalità utili a stabilirne la presenza.

L’aggettivo “tecnologico”:

È utile anche analizzare l’aggettivo Tecnologico così come definito dai vocabolari:

“Vasto settore di ricerca […], composto da diverse discipline […], che ha come oggetto l’applicazione e l’uso degli strumenti tecnici in senso lato […], ossia di tutto ciò che può essere applicato alla soluzione di problemi pratici, all’ottimizzazione delle procedure, alla presa di decisioni, alla scelta di strategie finalizzate a determinati obiettivi. […] esso si riferisce all’utilizzazione ottimale, anche e soprattutto da un punto di vista economico, dell’insieme di tecniche e procedimenti diversi impiegati in un dato settore, e delle conoscenze tecnico-scientifiche più avanzate […] e, più in generale, a un insieme di elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili globalmente alla pianificazione e alla razionalizzazione dell’intervento produttivo” 

In questo modo, si può ritenere che l’attività non debba per forza essere riferita a beni e servizi nuovi ma anche a quelli già presenti sul mercato.

Lo “sviluppo, nella produzione e commercializzazione“:

Tornando all’analisi letterale della norma, bisogna soffermarci sullo sviluppo, nella produzione e commercializzazione:
Il dubbio consiste nel ritenere o meno possibile che la Start Up innovativa possa avere come oggetto sociale solo una di queste attività o tutte insieme cumulativamente. 

L’utilizzo della congiunzione “e” in luogo dell’altrimenti disgiuntiva “o” fa ritenere che la risposta sia la seconda.  

Per esempio: Per rispettare il requisito dell’oggetto dell’attività delle Start up innovative, non è sufficiente la sola commercializzazione di prodotti o servizi innovativi. Un imprenditore, che acquista presso terzi prodotti ad alto livello tecnologico per la rivendita, non può acquisire la qualifica di Start Up innovativa, poichè è necessario anche lo sviluppo e la produzione di tali prodotti.  

Da ciò si deduce che lo studio, la ricerca e la progettazione siano legate fra loro da una progressione logica e ciascuno di essi rappresenti solamente una fase, uno step, in cui si articola la suddetta attività imprenditoriale. 

Segui la nostra Rivista Giuridica anche su youtube

La valutazione sulla natura innovativa:

La natura innovativa deve essere stabilita a priori in base ad una valutazione prognostica.
Per accertare ciò, non sussiste una valutazione estrinseca ma è sufficiente un’autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante.
La Norma, inoltre, predispone che l’attività non debba essere necessariamente esclusiva ma è sufficiente che sia prevalente.
La Norma non chiarisce se essa debba essere una prevalenza documentale, risultante cioè dall’oggetto sociale, (come quella relativa alla professione svolta dalle società fra professionisti multidisciplinari), ovvero riferita all’attività effettivamente esercitata.


In merito, sembra tuttavia preferibile l’opinione di quanti ritengono che il Legislatore avesse in mente un’indagine da svolgersi in concreto, con riferimento all’attività effettivamente svolta dalla Start Up innovativa.

Vuoi saperne di più sulle Start up innovative e richiedere una consulenza legale ai nostri Legal advisor?

Vuoi ulteriori chiarimenti sull’argomento o semplicemente fare delle domande?
Scrivici qui sotto e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

Autore: The Knowledge Verified icon 1
Rete tra Imprenditori e professionisti

Commenta e partecipa alla discussione

Entra e scopri The Knowledge
I tuoi professionisti sempre a portata di mano

Commenti

Ancora nessun commento